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Benessere animale, pubblicato il Piano nazionale 2024

Fonte: Filippo Castoldi
Data: 22/08/2024


La tutela del benessere degli animali è da tempo al centro dell'attenzione del grande pubblico e, di conseguenza, del legislatore sia nazionale sia comunitario.
Sono state così emanate norme di carattere generale volte a prescrivere le condizioni che devono essere osservate per prevenire condizioni di dolore, sofferenza o ansia evitabili, per esempio, in fase di trasporto (regolamento (CE) 1/2005) o al momento dell'abbattimento (regolamento (CE) 1099/2009), come pure disposizioni specifiche per tutelare gli animali delle diverse specie in fase allevamento.
La verifica del rispetto di tali condizioni rientra tra i controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, la cui programmazione ed esecuzione è demandata alle autorità competenti dei diversi Stati membri.
In particolare, per quanto riguarda la verifica del benessere animale in allevamento, al fine di garantire l'uniformità, la coerenza e l'efficacia dei controlli e assicurare corrette modalità di rendicontazione, da alcuni anni il nostro Paese si è dotato di un applicativo, denominato Classyfarm, che assiste le autorità centrali e periferiche nella predisposizione dei piani controllo e nella raccolta ed elaborazione dei dati rivenienti dai controlli ufficiali condotti.
In particolare, ogni anno, sulla base di dati presenti nelle banche dati nazionali, quanto alla distribuzione e consistenza degli allevamenti nelle diverse aree del Paese e ai livelli di rischio calcolati dall'applicativo Classyfarm, viene definito il numero minimo di allevamenti, suddivisi tra allevamenti di piccole e di grandi dimensioni, da sottoporre a controllo per le diverse specie animali.
Con nota prot. 7896 del 22 febbraio 2024, il Ministero della Salute ha provveduto a diramare le istruzioni integrative rispetto al Piano nazionale Benessere animale del 2023 per la conduzione dei controlli di competenza delle diverse Regioni e Provincie autonome nel 2024. Le novità principali consistono nella possibilità per le autorità regionali e provinciali, qualora concorrano determinate condizioni, di ridefinire la frequenza dei controlli presso le diverse unità territoriali (ad esempio, Asl, Ussl e Ats), sempre nel rispetto del principio di rotazione dei controlli che dovranno essere condotti su tutte le unità nell'ambito di un periodo di tempo definito e sulla base sia del rischio relativo, sia in modo casuale.
Come per gli anni passati, nel caso del pollame dovranno essere condotti controlli ufficiali anche al macello, in ragione della numerosità degli stabilimenti di macellazione presenti e del numero degli animali macellati, in modo da rilevare lesioni riconducibili a pratiche di allevamento scorrette.