Cerca nella sezione
Cerca nel Titolo

  • Il successo inizia dalla qualità - TESTO

 

Ancora incerta la sorte delle disposizioni sanzionatorie a tutela della sicurezza alimentare

Fonte: Vincenzo Pacileo, Magistrato, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Data: 29/03/2021


Di primo acchito si potrebbe dire che il consumatore l'ha scampata bella quanto a garanzia della sicurezza alimentare. È ormai noto, infatti, essendo anche venuto alla ribalta dei media, che l'articolo 18 del decreto legislativo 27/2021, entrato in vigore il 26 marzo, abrogava le disposizioni sanzionatorie della legge 283/1962, privando così il consumatore (ma anche gli operatori in regola) della indispensabile protezione da quelle forme di non conformità di tipo igienico-sanitario che, non trascendendo ancora nelle ipotesi del codice penale di vero e proprio attentato alla salute pubblica, tuttavia presidiano la sicurezza alimentare in via anticipatoria, al fine di evitare che determinate irregolarità, disegnate dall'articolo 5 della legge citata, possano evolvere verso più gravi pericoli (il cattivo stato di conservazione del prodotto, sanzionato di per sé dall'articolo 5, può favorire la proliferazione di germi patogeni, ipotesi sanzionata dall'articolo 444 del codice penale).

Peccato che il decreto legislativo 27/2021 soffrisse di un clamoroso eccesso di delega quanto all'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 283/1962, comportandone sul punto l'illegittimità costituzionale. Il Governo era stato infatti delegato dal Parlamento a emanare le norme di adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali dei prodotti alimentari, fatte salve però le norme penali vigenti. D'altra parte, non si vede quale "adeguamento" alla disciplina europea sui controlli potesse corrispondere ad un'abrogazione "secca" degli articoli 5 e 6, essendo tutt'altro l'oggetto della regolamentazione. L'abrogazione, del resto, stonava con la discussione parlamentare in corso del disegno di legge sulla riforma dei reati agro-alimentari (figlia dei lavori della cosiddetta "Commissione Caselli") che, pur riformando l'articolo 5, ne prevedeva in parte l'irrobustimento dell'apparato sanzionatorio.
È, però, intervenuto all'ultimo momento utile un decreto legge (il n. 42 del 22 marzo 2021) che ha eliminato l'abrogazione della legge 283/1962, prima che entrasse in vigore il provvedimento che l'aveva sancita.
Tutto a posto, quindi? Purtroppo, si deve costatare che il gioco di prestigio, la resipiscenza dell'ultima ora, la correzione di una "svista" voluta da una "manina" impertinente e manipolatrice (il testo governativo sottoposto alle Camere non prevedeva la giubilazione della legge 283/1962), per intenderci, la capriola dell'abrogazione dell'abrogazione, non ha sortito in pratica il suo magico effetto ripristinatorio prima che il disastro avesse luogo.
Infatti, ad una riflessione appena un po' più attenta si nota che il retroterra probatorio dei reati alimentari resta azzerato nel caso che l'accertamento della non conformità si basi su analisi di laboratorio, specie se irripetibili. Ciò perché attraverso la mantenuta, ad oggi, inapplicabilità dell'articolo 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, unitamente all'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 (analisi microbiologiche, irripetibili, su alimenti deteriorabili), il decreto legislativo 27/2021 spezza il raccordo che, fino ad oggi, ha permesso di far transitare, a determinate condizioni, nel procedimento penale (ma ciò vale altrettanto per gli illeciti amministrativi) le analisi compiute in sede amministrativa in assenza di indizi di reato.
Senza entrare troppo nei dettagli normativi, basterà ricordare come gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 27/2021 prevedono in questi casi una "controperizia" ed eventualmente una successiva "controversia", che dovrebbero tutelare il soggetto controllato sulla base di un mero esame documentale della procedura seguita ed eccezionalmente attraverso una nuova analisi, a cui però la parte non può partecipare. Ed è per l'appunto la mancanza di sostanziali garanzie difensive, che si estrinsecano soltanto con la facoltà di partecipazione all'analisi (vuoi irripetibile vuoi di revisione), anche attraverso un proprio consulente di parte, che rende inutilizzabili quelle analisi al di fuori del perimetro strettamente circoscritto del decreto legislativo 27/2021.
Certamente, l'esito sfavorevole dell'analisi consentirà all'organo di controllo di intervenire per sanare la situazione irregolare, ma questa non potrà più essere sanzionata né in sede penale né in sede amministrativa (secondo la giurisprudenza, l'articolo 223 citato è norma di carattere generale e si applica anche nel caso di illeciti amministrativi accertati con analisi di laboratorio).
È sintomatico di questa impostazione de-sanzionatoria il fatto che secondo le nuove regole di campionamento non è più neppure previsto il prelevamento di un'aliquota a disposizione dell'autorità giudiziaria (salvo che la non ben chiara e definita reviviscenza parziale del decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, di cui pure il decreto legislativo 27/2021 aveva tentato l'abrogazione integrale, non consenta di supplire all'inconveniente).
Che male c'è, si dirà: ciò che conta è che l'irregolarità sia eliminata sul piano sanitario, mentre della punizione si può fare tranquillamente a meno. Errore grave sarebbe un accondiscendente ragionamento del genere. Perché la minaccia di una sanzione non ha solo o tanto scopo repressivo, ma incarna una fondamentale funzione preventiva, di modo che nel "migliore dei mondi possibili" la sanzione c'è, ma non viene applicata, proprio perché verrebbe a mancare il presupposto dell'illecito da sanzionare. Senza dire della distorsione della concorrenza che il prevedere obblighi senza sanzioni, tra l'altro in spregio al dettato europeo, è in grado di agevolare.
È pur vero che il meccanismo di controperizia/controversia ricalca il testo del regolamento (UE) 2017/625, ma la soluzione tranchante adottata non era per nulla obbligata, tanto è vero che un emendamento al testo del decreto legislativo, proposto dal Senato, prevedeva all'articolo 7 la facoltà di partecipazione dell'interessato alle analisi irripetibili, sulla scia dell'articolo 4 del decreto legislativo 123/1993. Anzi, viene da dire che proprio il mandato della legge delega di adeguamento del regolamento all'ordinamento nazionale avrebbe richiesto una ben diversa configurazione del meccanismo del controllo di parte sulle analisi ufficiali.
Forse non tutto è ancora perduto. Il vuoto di tutela in materia di sicurezza alimentare che la miope (o forse, piuttosto, presbite?) scelta governativa sulla gestione delle analisi provocherà inevitabilmente, anche per i casi più gravi di pericolo concreto per la salute dei consumatori, potrebbe ancora essere rimediato in sede di discussione parlamentare per la conversione del decreto legge.
Un auspicio in tal senso è troppo poco. Il ripensamento è imperativo