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Intolleranze alimentari, modifiche al regolamento (UE) 1169/2011

Fonte: Sicurezza alimentare e produttiva
Data: 12/02/2014


Pubblicato in Gazzetta il regolamento delegato (UE) 78/2014, che modifica alcuni punti del regolamento (UE) 1169/2011 per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.
Le modifiche riguardano l’allegato II e l’allegato III.
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura un elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Al punto 1 di tale allegato sono elencati, tra gli altri, il «kamut» e il «farro». Tuttavia, essendo il «kamut» un marchio registrato di un tipo di grano, noto come «grano khorasan», e anche il farro è un tipo di grano la modifica prevede che entrambi vadano indicati come tipi di grano.
E' un motivo di chiarezza importante, e che serve da un certo punto di vista anche a tutelare i consumatori di fronte a nuovi prodotti, che si ammantano di supposte proprietà di "leggerezza" o "salubrità" non adeguatamente consolidate da un punto di vista scientifico. In particolare il kamut, ha ricevuto in questi anni una crescente attenzione da parte del pubblico, in particolare sulla sua adeguatezza per celiaci: cosa non vera e che è bene mettere in luce. Il Kamut infatti contiene glutine al pari dei cereali e non è perciò indicato per la dieta dei celiaci.
L’allegato III del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce l’elenco degli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari. Al punto 5.1 di tale allegato si dispone che l’etichettatura di prodotti o ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo contenga, tra le altre, una segnalazione in cui si precisa che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Tale segnalazione, associata alle indicazioni sulla salute autorizzate per tali prodotti o ingredienti alimentari, potrebbe potenzialmente indurre i consumatori che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue ad utilizzare il prodotto. La modifica adottata dal reg. (UE) 78/2014 prevede che venga segnalato che il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue.
Il presente regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 febbraio.