Per i giudici spagnoli sia di primo che di secondo grado nessuna illecita "evocazione" (ai sensi della vigente normativa UE) poteva essere contestata alla Iqc, azienda casearia produttrice di formaggio di pecora di tipo comune, che per i suoi prodotti aveva adottato etichette con molteplici riferimenti grafici alla figura letteraria di "Don Chisciotte de La Mancha", regione spagnola quest'ultima collegata alla Dop "Queso Manchego" e nella quale, peraltro, era ubicata la stessa azienda casearia.
Di diverso avviso si era invece dimostrata la Corte Suprema di Spagna cui si era rivolta la Fondazione Queso Manchego, ente titolare della gestione e della protezione della Dop "Queso Manchego".
Ed è stato proprio quel "Tribunal Supremo" ad investire della questione la Corte di Giustizia UE, che a sua volta si è pronunciata con sentenza del 2 maggio scorso nella causa C- 614/17.
Una pronuncia - a nostro giudizio - quanto mai illuminante per la più corretta applicazione della disciplina sulle produzioni Dop ovvero per il regolamento (CE) 510/2006 vigente all'epoca dei fatti, ma estensibile - a nostro giudizio - anche per quello attualmente in vigore ovvero per il regolamento (UE) 1151/2012, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la regolamentazione al riguardo.
In realtà, la Corte ha fatto chiarezza su tre profili di applicazione della normativa, ovvero:
· in primo luogo sull'ampiezza della nozione di "evocazione" o, meglio ancora, sulle modalità di concreta attuazione della suddetta "evocazione" ed in particolare sulla circostanza se questo arbitrario richiamo o allusione ad una Dop possa realizzarsi anche con l'impiego di "segni figurativi" invece e/o oltre che con l'uso di espressioni lessicali;
· in secondo luogo se, ad escludere l'illiceità dell'evocazione, possa valere la circostanza per cui l'azienda produttrice dell'alimento non Dop sia ubicata nello stesso territorio cui si collega la Dop;
· se infine la figura del "consumatore medio", cui va rapportata la percezione dell'"evocazione" illecita, vada identificata in quella di un consumatore "europeo" o vada invece circoscritta a quella del consumatore dello Stato membro in cui si colloca la zona geografica di riferimento dell'alimento Dop.
Tre temi di approfondimento - come si vede - di una normativa, quella posta a tutela degli alimenti Dop (ed Igp, di cui già al regolamento (CE) 510/2006 ed attualmente al regolamento (UE) 1151/2012), che viaggia sul filo di interpretazioni a continuo rischio di arbitrio da parte dei controllori in quanto legate a termini - tra cui appunto quello di "evocazione" - che risentono inevitabilmente di valutazioni soggettive e discrezionali da parte degli organi di controllo.
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