Cerca nella sezione
Cerca nel Titolo

  • Il successo inizia dalla qualità - TESTO

 

Trasporti alimentari. Cosa indicare nella Scia

Per i surgelati, la norma di riferimento รจ il decreto legislativo 110/1992

Autori: Gianluigi Valsecchi
Fonte: rivista 'Alimenti&Bevande' n. 4/2018
Data: 21/05/2018


Con l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari del cosiddetto "Pacchetto Igiene" e della relativa notifica prevista dal regolamento (CE) 852/2004, sono state abrogate le norme in materia di autorizzazione preventiva, per tutta una serie di attività nel settore alimentare, tra cui anche il trasporto di alimenti, precedentemente normato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».
La vecchia autorizzazione sanitaria prevista dalla norma suddetta viene sostituita con la notifica della propria attività da parte dall'operatore del settore alimentare (Osa), tramite Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che, con tale notifica, autocertifica anche l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo adibito al trasporto di alimenti.
Pertanto, con tale iter, l'Osa assolve contemporaneamente ai previgenti obblighi di autorizzazione, tra cui quello per il trasporto di alcune tipologie di alimenti, e all'obbligo di notifica previsto dalla più recente normativa comunitaria suddetta.
Considerato che la Scia fa riferimento alla specifica attività che viene avviata, ne consegue che la sua presentazione all'autorità competente, tramite lo Sportello unico per le Attività produttive (Suap), è dovuta, da parte dell'Osa che effettua il trasporto di alimenti, come unica/prevalente attività.
Nel caso in cui il trasporto venga invece effettuato a complemento di un'attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, l'Osa non è chiamato a presentare una specifica Scia per tale attività. In tali casi, infatti, il trasporto costituisce solo una fase di lavoro nell'ambito dell'impresa. L'Osa, quindi, contestualmente alla presentazione della Scia, comunicherà l'impiego di mezzi di trasporto (il modulo Scia prevede uno specifico campo per tale comunicazione).
In entrambi i casi, alla Scia dovrà essere allegato l'elenco dei mezzi utilizzati, da aggiornare tramite semplice comunicazione alla Asl competente, in caso di acquisizione di nuovi mezzi o di dismissione, mentre la descrizione, analisi e valutazione dei rischi connessi al trasporto - comprendente anche l'individuazione dei singoli mezzi - dovrà essere esplicitata nel documento di autocontrollo aziendale.

 



Scarica l'approfondimento