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Spezie contaminate. Le responsabilita' dell' importatore

Le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza 15824/2014.

Autori: Giorgia Andreis
Fonte: rivista 'Alimenti&Bevande' n. 2/2015
Data: 13/03/2015


Come noto, il regolamento CE 178/02 stabilisce che l’operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa sotto il suo controllo, in relazione alle «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», tra cui rientra anche l’importazione.
La norma, dunque, riconosce in capo all’importatore la responsabilità della conformità del prodotto alimentare che venga introdotto nella Comunità europea, provenendo da Paesi terzi. A conferma di tale principio, che vede gli importatori perfettamente inseriti nella filiera alimentare, ricorrono anche le norme in materia di presentazione dei prodotti alimentari o, meglio, in materia di informazioni al consumatore.
Così, il regolamento UE 1169/11 prevede all’art. 8, par. 1, che «L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione».
Nel nostro diritto nazionale, la l. 283/62, all’art. 12, sancisce che «è vietata l’introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione alimentare non rispondente ai requisiti della predette legge», senza invero distinguere tra importatore da Paesi extraeuropei e acquirente da Paesi europei.
Ciò che rileva è che la norma parifica gli obblighi posti a carico degli importatori a quelli di coloro che producono prodotti alimentari su territorio nazionale; la responsabilità dell’importatore, precisata nel d.p.r. 327/80, “è molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio, dovendo egli accertare la rispondenza della normativa sanitaria dei prodotti con controlli, non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto, anche se importato in confezioni originali” (Cassazione penale, sezione I, n. 1430/1997).



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