È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011.
Tale paragrafo, le cui modalità di applicazione sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 stabilisce che quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
· è indicato anche il Paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
· il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.
Scopo della comunicazione - si legge nella sua introduzione - "è fornire agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali alcuni orientamenti sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011. [...] Essa non estende in alcun modo gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. È, inoltre, unicamente intesa ad assistere i cittadini, gli operatori del settore e le autorità nazionali competenti nell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775".
La comunicazione fornisce dunque risposta a domande riconducibili a quattro aree tematiche:
· quesiti relativi all'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011;
· identificazione dell'ingrediente primario;
· livelli geografici;
· collocazione e presentazione.