Il logo di produzione biologica europeo "non può essere apposto a carni provenienti da macellazione rituale senza previo stordimento".
Lo dichiara la Corte di Giustizia europea, nella sentenza, pubblicata ieri, nella causa C-497/17, che spiega: "Una siffatta pratica di macellazione non rispetta le norme più elevate in materia di benessere degli animali".
L'antefatto - La sentenza della Corte chiude un caso risalente al 2012, quando l'associazione francese OABA (Ente di Assistenza agli Animali da Abbattere) chiese al Ministero dell'Agricoltura francese di vietare la dicitura "Agricoltura biologica" ("AB") sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati Halal, provenienti da animali macellati senza previo stordimento. L'organismo certificatore interessato respingeva la domanda dell'OABA e la Corte d'appello di Versailles interpellava la Corte di Giustizia europea.
L'interrogativo alla Corte di Giustizia europea - Alla domanda se le regole dell'Unione sulla produzione biologica e sulla protezione degli animali durante l'abbattimento autorizzano o vietano il "bollino AB - Agricoltura biologica" per i prodotti provenienti da animali macellati ritualmente senza stordimento, la Corte ha risposto che "le regole di diritto dell'Unione non consentono l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento".
La pratica della macellazione rituale secondo la Corte d Giustizia europea - Secondo la Corte di Giustizia europea, la pratica della macellazione rituale "è autorizzata a titolo derogatorio nell'Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione", ma "non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento. Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell'animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza". Se è pur vero - prosegue la Corte - che la macellazione senza previo stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre il più possibile le sofferenze dell'animale, l'impiego di una tecnica siffatta non consente tuttavia di ridurre al minimo le sofferenze dell'animale.
Lo stordimento per un elevato benessere animale - La Corte conclude, pertanto, che i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dal diritto dell'Unione.