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Tar del Lazio: nessuna sospensione del decreto su origine del grano nella pasta

Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Data: 23/11/2017


Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) ha reso noto che il Tar del Lazio, con l'ordinanza n. 6194/2017, ha respinto la richiesta di sospendere il decreto interministeriale del 17 agosto 2017, che introduce l'obbligo di indicazione d'origine del grano nella pasta.
Il Tribunale ha ritenuto "prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario".
Il provvedimento firmato dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda entrerà in vigore il 17 febbraio 2018.

Cosa prevede il decreto

Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

· Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
· Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Origine visibile in etichetta

L'indicazione sull'origine dovrà essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.