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Pomodoro, firmato decreto per avvio obbligo di origine per conserve, sughi e derivati

Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Data: 23/10/2017


I ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e dello Sviluppo economico (Mise), rispettivamente Maurizio Martina e Carlo Calenda, hanno firmato il decreto interministeriale per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Lo ha reso noto il Mipaaf in un comunicato pubblicato sul proprio sito web.
Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero-caseari, per la pasta e per il riso.
Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

Le novità

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  • Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
  • Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.

In vigore fino a piena attuazione del regolamento (UE) 1169/2011

Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011, che prevede i casi in cui debba essere indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.